Il diritto di accesso è regolato dalla Legge 241/90 e successive modifiche/integrazioni.
Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione el Sindaco ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 267/00
Modalità di accesso
- È il diritto degli interessati esaminare ed eventualmente ottenere copia dei documenti amministrativi, con il solo rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitatile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso. - Il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari dei pubblici servizi.
- È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
- Le richieste dovranno essere presentate all’ Ufficio Segreteria per la protocollazione , eventualmente in collaborazione con gli altri uffici del Comune.
Il rilascio di copia dei documenti amministrativi mediante stampa dalla Rete Civica o fotocopiatura è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione nella misura determinata con delibera della Giunta Comunale n. 23 del 28/02/2009
MODULISTICA
DOMANDA_DI_ACCESSO_AI_DOCUMENTI_AMMINISTRATIVI__COMUNE_DI_RADDA_IN_CHIANTI.pdf