CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE)

COS’È

La carta d’identità elettronica è un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare. È inoltre titolo valido per l’espatrio negli Stati membri dell’Unione europea e in quelli con i quali vigono particolari accordi internazionali.

La carta d’identità elettronica è  l’evoluzione del documento di identità in versione cartacea. Ha le dimensioni di una carta di credito ed è caratterizzata da:

  • un supporto in policarbonato personalizzato mediante la tecnica del laser engraving con la foto e i dati del cittadino e corredato da elementi di sicurezza (ologrammi, sfondi di sicurezza, micro scritture, guilloches ecc.);
  • un microprocessore a radio frequenza che costituisce:
  • una componente elettronica di protezione dei dati anagrafici, della foto e delle impronte del titolare da contraffazione;
  • uno strumento predisposto per consentire l’autenticazione in rete da parte del cittadino, finalizzata alla fruizione dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni;
  • un fattore abilitante ai fini dell’acquisizione di identità digitali sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
  • un fattore abilitante per la fruizione di ulteriori servizi a valore aggiunto, in Italia e in Europa.

La carta è contrassegnata da un numero seriale stampato sul fronte in alto a destra. Tale numero seriale prende il nome di numero unico nazionale.

DAL 3 AGOSTO 2026 LE CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE NON SARANNO PIÙ UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO.

A seguito delle innovazioni apportate dal Regolamento (UE) n.2019/1157 del 29 giugno 2019, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, dopo avere interpellato il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n.76 del 13 ottobre 2025, ha trattato l’eliminazione graduale delle carte d’identità cartacee, considerate difformi dalle caratteristiche tecniche di sicurezza prescritte dal Regolamento (UE), disponendo che le carte d’identità emesse in modalità cartacea, manterranno la loro validità esclusivamente fino al 3 agosto 2026, pur se inibite all’espatrio. Nel contempo, tutte le carte d’identità cartacee di prossima emissione, da rilasciarsi soltanto in casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, (v. circolare n.8/2017), riporteranno tale scadenza. Al fine di uniformare i requisiti di sicurezza e il contenuto delle carte d’identità rilasciate dagli Stati membri, i cittadini in possesso di carta d’identità cartacea, ancorché in corso di validità,  sono invitati a sostituire il proprio documento con la carta d’identità elettronica.

Al fine di non determinare interruzioni nei servizi resi al cittadino dalla Pubblica Amministrazione o dai privati e di non determinare discriminazioni od ostacolare l’esercizio di diritti fondamentali o l’accesso a servizi essenziali di rilevanza anche costituzionale, è stato emanato il Decreto legge  26 giugno 2026, n.108 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 30 giugno 2026, che ha fornito le disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità e per il rilascio della carta d’identità elettronica, ed ai successivi rapidi chiarimenti della Presidenza del consiglio dei Ministri, Ministero per la Pubblica Amministrazione e Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali si riporta quanto segue:

  • 11, comma 1: “ In ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta d’identità in formato cartaceo sia utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all’atto dell’emissione, ai fii del predetto rapporto contrattuale.”
  • 11, comma 2: “ Esclusivamente ai fini di cui all’articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, nelle more del rilascio della carta d’identità elettronica, il documento cartaceo non scaduto può, altresì essere utilizzato, ai fini dell’esercizio di diritti fondamentali e dell’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nonché nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per i ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali. La disposizione di cui al presente comma si applica fino al 31 gennaio 2027”.

Con successiva nota del 30/6/2026 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per la Pubblica Amministrazione – Ufficio Legislativo e circolare n.58/2026 del 30/6/2026 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, è stato chiarito che nelle ipotesi in cui la carta d’identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, non è necessario, ai fini della regolare prosecuzione del rapporto  contrattuale, procedere alla sostituzione del documento. Rimarranno valide, sino alla scadenza del documento, le identità digitali già attive associate al documento di identità cartaceo, restando quindi fermi  gli effetti in termini di accesso ai servizi erogati in rete da parte di fornitori pubblici e privati ai sensi dell’art.64 del CAD. Diversamente, a decorrere dal 3 agosto 2026, non potranno più essere utilizzate le carte d’identità cartacee (ancorché non decorso il termine di scadenza ivi indicato) per l’attivazione di nuove identità digitali o per la stipula di nuovi rapporti contrattuali. Inoltre, fino al 31 gennaio 2027, nelle more del rilascio della carta d’identità elettronica, la carta di identità cartacea che non ha ancora superato la data di validità stabilita all’atto del rilascio, può essere ancora utilizzata per l’esercizio di diritti fondamentali o l’accesso a servizi essenziali di rilevanza anche costituzionale, come ad esempio quelli rientranti nella tutela della salute o del risparmio.

Lo scopo della specifica norma di natura eccezionale può estendersi alla necessità di effettuare il riconoscimento a fini dell’esercizio di diritti costituzionali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, il ritiro della corrispondenza, la notifica di atti giudiziari, il rilascio di esenzioni ticket presso le ASL, il ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, compreso il ritiro della pensione e di ogni altro servizio con caratteristiche di analoga rilevanza, nonché nei rapporti con la Pubblica Amministrazione italiana, comprese le Rappresentanze diplomatico-consolari all’estero, e nei rapporti con i soggetti che erogano pubblici servizi. In tutte queste ipotesi, dunque, sino al 31 gennaio 2027, al cittadino verrà consentito l’esercizio dei propri diritti mediante utilizzo della carta d’identità cartacea, il cui termine di scadenza non sia ancora spirato, salvo naturalmente i casi di deterioramento del documento.

In nessun caso, il documento cartaceo potrà essere utilizzato per l’espatrio dopo il 3 agosto 2026.

Infine, si riporta il contenuto dell’art.11, commi 3 e 4 del suddetto decreto legge:

  • 11, comma 3: “Fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, il sindaco, nelle more del rilascio della carta d’identità elettronica, può rilasciare un documento d’identità provvisorio di validità non superiore a sei mesi, non rinnovabile, conforme al modello adottato con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. All’atto del ritiro della carta d’identità elettronica, il documento provvisorio è restituito al Comune.
  • 11, comma 4: “Il documento di identità provvisorio di cui al comma 3, rilasciato su supporto cartaceo, è considerato carta valori ai sensi dell’articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n.559, e costituisce titolo valido per l’espatrio ai sensi dell’articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n.649. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n.635. All’atto del rilascio, il cittadino è avvertito che il documento di identità provvisorio può non essere accettato da alcuni Stati esteri ai fini dell’ammissione nel loro territorio.

 

Si segnala che il documento cartaceo provvisorio, al momento non è ancora disponibile.

 DAL 30 LUGLIO 2026 LA CIE RILASCIATA A CITTADINI CHE ABBIANO COMPIUTO 70 ANNI O PIU’ AL MOMENTO DELLA RICHIESTA, AVRA’ DURATA ILLIMITATA.

Con decreto-legge 19 febbraio 2026, n.19, vigente dal 20 febbraio 2026 sono state emanate misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori. In particolare, all’art.6, c.2 del decreto-legge citato, è stato stabilito che la carta d’identità elettronica rilasciata a decorrere dal 30 luglio 2026 a soggetti di età pari o superiore a settanta anni al momento della richiesta di rilascio, ha una durata illimitata ed è utilizzabile anche ai fini dell’espatrio. Resta ferma la facoltà per l’interessato di chiedere il rinnovo della carta d’identità dopo dieci anni dal suo rilascio, ai fini della validità del certificato di autenticazione (per finalità digitali).


DOVE RIVOLGERSI E COME

Ufficio Servizi Demografici – Anagrafe

L’Ufficio Anagrafe del Comune di Radda in Chianti  rilascia la carta d’identità elettronica dal 27 aprile 2018.

È opportuno contattare preventivamente l’Ufficio per prenotare l’appuntamento per la pratica di emissione del documento (telefono:  0577 739629 – 0577 739630)


REQUISITI

Essere residenti nel Comune (tuttavia, in casi di particolare e motivata necessità, è possibile il rilascio a cittadini residenti in altro Comune)


COME

Il processo di emissione della CIE è gestito direttamente dal Ministero dell’Interno, tramite l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;  il processo di richiesta di emissione viene elaborato dall’Ufficio Anagrafe, e la carta d’identità elettronica viene spedita entro i successivi 6 giorni lavorativi all’indirizzo indicato dal richiedente.

I cittadini maggiorenni, se lo desiderano, possono esprimere la propria volontà in merito alla DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI, mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione nella quale possono manifestare il proprio consenso o il non consenso alla donazione di organi e tessuti a scopo di trapianto, oppure possono astenersi.  Le dichiarazioni contenenti la manifestazione di consenso o di non consenso vengono acquisite in tempo reale dal Sistema Informativo Trapianti (la banca dati del Ministero della Salute che raccoglie tutte le dichiarazioni rese dai cittadini maggiorenni).


COSA OCCORRE

Il giorno fissato dell’appuntamento occorre presentarsi muniti di:

  • n.1 fototessera recente a colori su sfondo chiaro, con posa frontale, a capo scoperto (salvo i casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi, culturali o medici, purché il viso sia ben visibile);   per le modalità di acquisizione della foto si veda il sito del Ministero dell’Interno  
  • la tessera sanitaria (facoltativa);
  • la carta d’identità scaduta (o di prossima scadenza) o, in caso di smarrimento o furto, copia della denuncia resa presso un Organo di Polizia Giudiziaria; in caso di deterioramento, riconsegnare il documento deteriorato;
  • ricevuta del pagamento effettuato a mezzo PagoPA  (in caso di impossibilità, € 22,00 in contanti).

Oltre all’acquisizione dell’immagine della foto, l’Ufficio procederà all’acquisizione delle impronte digitali e alla scansione della firma dei cittadini che hanno compiuto il 12° anno di età.

Per il rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio ai cittadini minorenni è necessaria la presenza del minore e di entrambi i genitori; qualora non sia possibile per uno dei genitori presentarsi allo sportello, l’assenso potrà essere dato compilando un modulo separato, allegando fotocopia del proprio documento di identità valido.


VALIDITÀ

La validità temporale della C.I.E. varia a seconda dell’età del titolare del documento:

  • per i minori di età inferiore ai tre anni, la validità è di 3 anni;
  • per i minori di età compresa tra tre e diciotto anni, la validità è di 5 anni;
  • per i maggiorenni la validità è di 10 anni.

La carta d’identità elettronica è rilasciata con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza prevista, secondo i criteri sopra detti.


VALIDITÀ AI FINI DELL’ESPATRIO

Ai fini della validità per l’espatrio, il richiedente cittadino italiano sottoscrive una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, di cui all’art.3, lettere b, c, d e, f, g, della Legge 21/11/1967, n.1185.

Se il richiedente ha figli minorenni, dichiara di avere l’assenso dell’altro genitore; in caso di mancato assenso da parte dell’altro genitore, è necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare.

Per i minori di anni quattordici l’uso della CIE ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi accompagnato dai  genitori o da chi ne fa le veci e può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.  Il minore di anni quattordici che intende recarsi all’estero non accompagnato dagli esercenti la  potestà o tutoria, necessita di una dichiarazione di accompagno vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto (Questura). Per  informazioni e dettagli è possibile consultare il sito della Polizia di Stato al seguenti link: http://www.poliziadistato.it/articolo/view/191/ e contattare il competente  Commissariato di Polizia di Poggibonsi – Sezione  Passaporti  e Licenze al n. tel. 0577 984551.

È possibile verificare i documenti necessari per l’espatrio nei Paesi esteri, consultando l’elenco allegato.

Sul sito http://www.viaggiaresicuri.it è possibile acquisire ogni utile notizia riguardante i viaggi in qualsiasi Paese estero.


SPESE

  • € 22,00  sia in caso di prima emissione, che in caso di documento già rilasciato e non scaduto ma rubato, smarrito o deteriorato.

L’importo dovrà essere pagato utilizzando il sistema di pagamento elettronico PagoPA:

  • accedere al link   PagoPA  disponibile nella home page del sito del Comune
  • seguire il percorso per effettuare il PAGAMENTO SPONTANEO, scegliendo il servizio CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA, tariffa unica € 22,00
  • inserire i dati richiesti, e procedere al pagamento secondo una delle modalità previste (pagamento elettronico con carta di credito o addebito sul conto corrente, ovvero stampa dell’avviso di pagamento riportante il codice IUV per il successivo versamento presso gli sportelli abilitati quali tabaccai, sportelli postali o altri prestatori di servizi di pagamento)
  • trasmettere la ricevuta di pagamento all’ufficio anagrafe a mezzo mail, oppure esibirla direttamente all’ufficio il giorno dell’appuntamento per il rilascio della C.I.E.

In caso di impossibilità al pagamento a mezzo PagoPA,  sarà accettato il pagamento effettuato in contanti direttamente all’Ufficio.


TEMPI

Il cittadino riceverà la C.I.E. all’indirizzo indicato entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta. Una persona delegata potrà provvedere al ritiro del documento, purché le sue generalità siano state fornite all’operatore comunale al momento della richiesta.


NOTE

Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi personalmente allo sportello del Comune a causa di malattia grave o altre motivazioni, un suo delegato deve recarsi presso il Comune per concordare le modalità di rilascio del documento.

Tutte le Le carte d’identità rilasciate su modello cartaceo  manterranno la validità fino al 2 AGOSTO 2026.

E’ possibile consultare il sito https://www.cartaidentita.interno.gov.it dove trovare utili informazioni sulla CIE.

In occasione del rilascio o del rinnovo della carta d’identità, i cittadini maggiorenni possono esprimere la propria volontà in merito alla DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI, mediante sottoscrizione di apposito modulo di dichiarazione disponibile presso l’Ufficio Anagrafe, nel quale si può manifestare il proprio consenso o il non consenso alla donazione di organi e tessuti, oppure ci si può astenere. Le dichiarazioni contenenti la manifestazione di consenso o di non consenso saranno trasmesse dall’Ufficio Anagrafe in tempo reale al Sistema Informativo Trapianti (la banca dati del Ministero della Salute che raccoglie tutte le dichiarazioni rese dai cittadini maggiorenni). L’Ufficio Anagrafe, in occasione del rilascio della carta d’identità, fornirà gli elementi informativi utili per la scelta.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il progetto della Carta di identità elettronica ha alla sua base la seguente cornice normativa:

Regio decreto 18 giugno 1931, n.773 – TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA TULPS. Art.3.

LEGGE 16 giugno 1998, n.191  – Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127 nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica. Art. 2 comma 4.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1999, n.437 – Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della Carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell’articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Art. 1.

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n.82 – Codice dell’amministrazione digitale. Art. 64, Art. 65.

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n.7 – Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti. Art. 7 vicies-ter, Art. 7 vicies-quater.

DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n.78 – Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni atte garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del servizio sanitario nazionale, nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. Art.10.

DECRETO 23 dicembre 2015 – Modalità tecniche di emissione della Carta d’identità elettronica.

DECRETO 25 maggio 2016 – Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d’identità elettronica, ai sensi dell’art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43.

REGOLAMENTO (UE) n.2019/1157 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione.

CIRCOLARE N.76/2025 del 13 ottobre 2025 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici.


INFORMATIVA PRIVACY

Informativa per la protezione dei dati personali GDPR

Informativa GDPR per rilascio CIE

Informativa GDPR per rilascio carta identità cartacea


MODULISTICA e INFORMATIVA DEL SERVIZIO

MANIFESTO CIE 1 GENNAIO 2026

Domanda rilascio CIE

Domanda rilascio CIE (minore)

DICHIARAZIONE DI SMARRIMENTO DEI CODICI PIN E PUK DELLA CIE E RICHIESTA DI RECUPERO

ELENCO PAESI Documenti espatrio

Volantino Una scelta in comune

Diritti di segreteria dal 1 aprile 2019

Brochure utilizzo CIE per i cittadini

Pagina aggiornata il 02/07/2026

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