Autenticazione della sottoscrizione (c.d. Autentica di firma)

COS’È

L’autenticazione della sottoscrizione su istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da presentare a soggetti diversi dagli organi della pubblica amministrazione o gestori di servizi pubblici, o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a riceverla o altro dipendente incaricato dal Sindaco.

In tale ultimo caso, l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio.

In caso di impedimento alla sottoscrizione, la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale, il quale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.

La dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante.


QUANDO

L’autenticazione della sottoscrizione è richiesta quando l’istanza o la dichiarazione sostitutiva sia rivolta a soggetti diversi dagli organi della pubblica amministrazione o gestori di servizi pubblici, o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.

Negli altri casi, l’autenticità della sottoscrizione è garantita con le modalità di cui all’art. 38, c.2 e c.3 del D.P.R. 445/2000 (sottoscrizione in presenza del dipendente addetto a riceverla o trasmissione unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità o con modalità telematica certificata)


DOVE RIVOLGERSI

Ufficio Anagrafe


COSA OCCORRE

Occorre che il dichiarante si rechi personalmente presso l’Ufficio, con un documento di riconoscimento in corso di validità, per sottoscrivere l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà alla presenza del dipendente incaricato all’autentica.


SPESE

  • se in bollo: una marca da bollo da € 16,00 e € 0,50 per diritti di segreteria
  • se esente da bollo: € 0,25 per diritti di segreteria

NOTE

Si possono autenticare esclusivamente le istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (concernenti stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell’interessato) come previsto dal T.U. sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000).

Non si possono autenticare invece sottoscrizioni in calce a dichiarazioni aventi natura di espressione di volontà, autorizzazioni, concessioni, quietanze liberatorie, atti di affidamento e simili, ad eccezione di talune specifiche competenze espressamente previste dalla legge (compravendita di beni mobili registrati, autenticazione in materia elettorale, deleghe per la riscossione di pensioni, …)


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 28/12/2000 n.445


MODULISTICA e INFORMATIVA DEL SERVIZIO

Diritti di segreteria dal 1 aprile 2019

Pagina aggiornata il 31/10/2023

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