Autenticazione della sottoscrizione (c.d. Autentica di firma)

cos’è:

L’autenticazione della sottoscrizione su istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da presentare a soggetti diversi dagli organi della pubblica amministrazione o gestori di servizi pubblici, o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a riceverla o altro dipendente incaricato dal Sindaco.

In tale ultimo caso, l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio.

In caso di impedimento alla sottoscrizione, la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale, il quale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.

La dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante.


quando:

L’autenticazione della sottoscrizione è richiesta quando l’istanza o la dichiarazione sostitutiva sia rivolta a soggetti diversi dagli organi della pubblica amministrazione o gestori di servizi pubblici, o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.

Negli altri casi, l’autenticità della sottoscrizione è garantita con le modalità di cui all’art. 38, c.2 e c.3 del D.P.R. 445/2000 (sottoscrizione in presenza del dipendente addetto a riceverla o trasmissione unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità o con modalità telematica certificata)


dove rivolgersi:

Ufficio Anagrafe


cosa occorre:

Occorre che il dichiarante si rechi personalmente presso l’Ufficio, con un documento di riconoscimento in corso di validità, per sottoscrivere l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà alla presenza del dipendente incaricato all’autentica.


spese:

  • se in bollo: una marca da bollo da € 16,00 e € 0,50 per diritti di segreteria
  • se esente da bollo: € 0,25 per diritti di segreteria

note:

Si possono autenticare esclusivamente le istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (concernenti stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell’interessato) come previsto dal T.U. sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000).

Non si possono autenticare invece sottoscrizioni in calce a dichiarazioni aventi natura di espressione di volontà, autorizzazioni, concessioni, quietanze liberatorie, atti di affidamento e simili, ad eccezione di talune specifiche competenze espressamente previste dalla legge (compravendita di beni mobili registrati, autenticazione in materia elettorale, deleghe per la riscossione di pensioni, …)


normativa di riferimento:

D.P.R. 28/12/2000 n.445


modulistica e informativa del servizio

Diritti di segreteria dal 1 aprile 2019

Pagina aggiornata il 01/10/2024

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