Autocertificazione ( Dichiarazione sostitutiva di certificazioni )

COS’È

L’autocertificazione (o dichiarazione sostitutiva di certificazione) è una  dichiarazione firmata dal cittadino, senza firma autenticata e senza imposta di bollo, che sostituisce certificati e documenti richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori dei servizi pubblici.

Ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000, “sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.”

Non si possono autocertificare: Certificati medici, sanitari, veterinari e d’origine – Certificati di conformità CE – Certificati di marchi e brevetti.


QUANDO

Ogni qualvolta si debba presentare una istanza o una dichiarazione alla Pubblica Amministrazione (Comune, Provincia, Regione, Scuole, Università, ecc.) oppure ai gestori di pubblici servizi.

Le Amministrazioni Pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi non possono più richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti e certificati le Amministrazioni Pubbliche ed i gestori o esercenti di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, dell’Amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall’interessato.

Con il D.L. 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n.120, l’obbligo di accettare l’autocertificazione è stato esteso anche ai privati.

Il controllo relativo alla corrispondenza delle dichiarazioni sostitutive presentate ai privati con i dati a disposizione dell’amministrazione comunale può avvenire laddove il dichiarante abbia espresso esplicito consenso.

Nel caso in cui si rendano dichiarazioni false la legge prevede sanzioni penali e la perdita dei benefici ottenuti.


REQUISITI

Possono avvalersi delle autocertificazioni anche i cittadini  stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.


COME

Le dichiarazioni sostitutive sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto a riceverle, ovvero sottoscritte e trasmesse, tramite posta, fax o terzi, unitamente a fotocopia (non autenticata) di documento di riconoscimento in corso di validità.


VALIDITÀ

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.


SPESE

Le dichiarazioni sostitutive sono esenti da spese e da imposta di bollo.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i.


MODULISTICA e INFORMATIVA DEL SERVIZIO

AUTOCERTIFICAZIONE residenza e stato di famiglia

AUTOCERTIFICAZIONE anagrafe e varie

AUTOCERTIFICAZIONE di stato civile

Pagina aggiornata il 31/10/2023

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