COS’È
Ciascun componente maggiorenne della famiglia anagrafica deve rendere all’Ufficiale d’Anagrafe, per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela, le dichiarazioni anagrafiche concernenti il cambiamento dell’abitazione, la costituzione di nuova famiglia ovvero i mutamenti intervenuti nella composizione della stessa, nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. La dichiarazione di cui all’art.13, comma 1, lettere b) e c) del D.P.R. 30/5/1989, n.223 viene resa dal cittadino all’Ufficiale d’Anagrafe contestualmente alla richiesta di variazione di indirizzo nell’ambito del Comune.
DOVE RIVOLGERSI E COME
La dichiarazione anagrafica può essere presentata direttamente presso l’Ufficio Servizi Demografici oppure inviata per raccomandata o per via telematica attraverso la compilazione del modulo predisposto dal Ministero dell’Interno (e reso disponibile nella documentazione allegata a questa pagina), con le modalità di cui all’art.38 del D.P.R. 445/2000, prestando particolare attenzione a quanto indicato in merito agli allegati ed ai dati obbligatori. Al fine di evitare la irricevibilità della dichiarazione, si invita ad effettuare una preventiva verifica direttamente con l’Ufficio Servizi Demografici circa l’esatta individuazione dell’indirizzo e del numero civico dell’abitazione oggetto di residenza.
Gli indirizzi di riferimento dell’Ufficio Servizi Demografici sono:
c/o Comune di Radda in Chianti, Piazza Francesco Ferrucci, 1 – 53017 Radda in Chianti
mail: anagrafe@comune.raddainchianti.si.it
PEC: demografici.radda@pec.consorzioterrecablate.it
E’ possibile inoltre effettuare la dichiarazione di residenza mediante accesso al portale dell’ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) – nell’area riservata ai servizi al cittadino – con la propria identità digitale (carta d’identità elettronica, SPID, o CNS), compilare online la richiesta anagrafica per sé e per i componenti la propria famiglia anagrafica e inviarla in automatico al Comune, seguendo le indicazioni pubblicate nell’area del servizio.
Dall’area riservata si può consultare, inoltre, lo stato di avanzamento della richiesta presentata e indicare una mail alla quale ricevere gli aggiornamenti.
COSA OCCORRE
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il richiedente deve compilare l’apposito modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.
A partire dal 29 marzo 2014, in applicazione dell’art.5 del D.L. 28/3/2014, n.47 (“Lotta all’occupazione abusiva di immobili”), al fine della ricevibilità della dichiarazione di residenza, gli interessati saranno tenuti ad esibire idonea documentazione a dimostrare la sussistenza del titolo di possesso dell’alloggio.
TEMPI
A seguito della presentazione della dichiarazione di cambiamento di abitazione, l’ufficiale d’anagrafe effettua tempestivamente, e comunque entro i due giorni lavorativi successivi, la registrazione della dichiarazione ricevuta, fermo restando che gli effetti giuridici della stessa decorrono dalla data di presentazione. L’Ufficio provvede ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la registrazione stessa e, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, la variazione si intenderà confermata.
NOTE
Nel caso in cui nel corso degli accertamenti svolti emergano discordanze con la dichiarazione resa, l’Ufficio procederà alla comunicazione di cui all’art.10-bis della legge 7 agosto 1990, n.241 con l’indicazione degli eventuali requisiti mancanti; in tale fase sarà ammessa la presentazione di osservazioni e memorie scritte. In caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti l’Ufficio procederà al ripristino della posizione anagrafica precedente ed alla segnalazione di quanto emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicheranno le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che disciplinano rispettivamente la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
Il mantenimento della iscrizione anagrafica resta subordinato alla permanenza della dimora abituale all’indirizzo dichiarato.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 24/12/1954, n.1228; D.P.R. 30/5/1989, n.223; D.L. 09/02/2012, n.5 convertito in Legge 04/4/2012, n.35; D.P.R. 25/7/1998, n.286; D.P.R. 31/8/1999, n.394; Direttiva CE 2004/38; D.Lgs. 06/02/2007, n.30 e Circolari Ministeriali.
MODULISTICA e INFORMATIVA DEL SERVIZIO
Pagina aggiornata il 31/10/2023