COS’È
La cittadinanza è la condizione della persona fisica alla quale l’ordinamento giuridico di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.
La cittadinanza italiana, basata prevalentemente sul principio dello jus sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano, è regolata attualmente dalla legge 5 febbraio 1992, n.91 e successive modifiche e integrazioni, e dai regolamenti di esecuzione.
I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:
- la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza “iure sanguinis”
- l’acquisto “iure soli” (per nascita sul territorio) in alcuni casi
- la possibilità della doppia cittadinanza
- la manifestazione di volontà per acquisto e perdita
COME
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA: riguarda una persona che nasce straniera e successivamente è investita della cittadinanza italiana in conseguenza all’applicazione diretta di norme di legge, oppure perché, se in possesso di determinati requisiti e/o verificandosi alcune condizioni previste dalla legge, rende una espressa dichiarazione con la quale manifesta la volontà di acquisto della cittadinanza.
SI ACQUISTA AUTOMATICAMENTE: per filiazione (padre o madre cittadini italiani); per nascita sul territorio italiano nei casi di apolidia; per riconoscimento di filiazione naturale successivo alla nascita o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età del soggetto; per adozione durante la minore età.
SI ACQUISTA SU DOMANDA: per discendenza da cittadino italiano per nascita fino al II° grado (art.4) svolgendo il servizio militare nelle Forze Armate Italiane o assumendo un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero o risiedendo legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età; per nascita sul territorio italiano (art.4) risiedendo legalmente ed ininterrottamente dalla nascita al raggiungimento della maggiore età; per matrimonio con cittadino/a italiano/a (art.5); per naturalizzazione (art.9).
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER NASCITA (art.4 Legge 91/92 e s.m.i. )
- Lo straniero o l’apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana. - Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data. Il diritto può essere esercitato anche oltre tale scadenza.
CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO (art. 5 Legge 91/92 e s.m.i.)
La cittadinanza, può essere concessa per matrimonio, in presenza dei seguenti requisiti:
- Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio
- Se i coniugi risiedono all’estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER RESIDENZA IN ITALIA (art. 9 Legge 91/92 e s.m.i.)
La cittadinanza, può essere concessa:
- Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni (art.9,c.1 lett.a)
- Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione (art.9, c.1, lett. b)
- Allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano (art.9 c.1, lett.c)
- Al cittadino di uno Stato U.E. se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.d)
- All’apolide e al rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.e) combinato disposto art.16 c.2) (*)
- Allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.f)
(*) Ai sensi dell’articolo 16, lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano è equiparato all’apolide ai fini della concessione della cittadinanza.
RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IN BASE A LEGGI SPECIALI
Ai sensi dell’art. 1 della legge 379/2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.295 del 19/12/2000 è previsto il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori dell’ex Impero Austro-ungarico ed ai loro discendenti, in possesso dei seguenti requisiti:
- nascita e residenza nei territori facenti parte della provincia di Trento, Bolzano,Gorizia ed in quelli già italiani ceduti alle ex Jugoslavia in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975
- emigrazione all’estero prima della data del 16/07/1920
- dichiarazione intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, da rendersi entro il 20/12/2010 davanti all’autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all’estero oppure davanti all’Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia. La dichiarazione, unitamente a documentazione idonea a comprovare i requisiti di cui sopra, va trasmessa alla Commissione Interministeriale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 28/03/2006 è stata pubblicata la legge 124/06 recante “Modifiche alla legge 91/92, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti”.
La suddetta normativa prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana ai soggetti che hanno perso il nostro status civitatis a seguito dei Trattati di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975 nonché ai loro discendenti, in presenza dei seguenti requisiti:
(a) nell’ipotesi in cui all’art.17 bis comma 1 lettera a) della legge 05/02/1992 n.91
- cittadinanza italiana e residenza nei territori ceduti alla ex Jugoslavia alla data di entrata in vigore dei Trattati di Parigi e di Osimo
- perdita della cittadinanza italiana per effetto degli anzidetti Trattati
- appartenenza al gruppo linguistico italiano
(b) nell’ipotesi di cui all’art. 17 bis comma 1 lettera b) della legge 05/02/1992 n.91
- documentazione comprovante la diretta discendenza del richiedente dai soggetti di cui alla lettera a) e conoscenza della lingua e cultura italiane
L’istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana è presentata all’Autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all’estero oppure all’Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia. In ambedue le ipotesi l’istanza, unitamente a documentazione idonea a comprovare i requisiti di cui sopra, va trasmessa alla Commissione Interministeriale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.
COME SI PERDE LA CITTADINANZA
PER RINUNCIA:
- da parte dell’adottato maggiorenne per revoca dell’adozione non imputabile allo stesso;
- da parte di chi risiede all’estero e possiede un’altra cittadinanza
- al raggiungimento della maggiore età da parte di chi, in possesso di un’altra cittadinanza, ha conseguito quella italiana durante la minore età.
AUTOMATICAMENTE:
- in caso di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottato;
- per non aver ottemperato al divieto del Governo di svolgere il servizio militare o un incarico pubblico presso uno Stato estero, anche durante lo stato di guerra (in quest’ultima ipotesi anche se ne ha acquistato la cittadinanza).
DOVE RIVOLGERSI
I cittadini stranieri che vogliono acquistare la cittadinanza italiana devono rivolgersi alla Prefettura di Siena – Ufficio Cittadinanza – Via del Capitano, 14 – 53100 SIENA. È possibile acquisire informazioni e scaricare la modulistica necessaria direttamente dal sito web: http://www.prefettura.it/siena
Le dichiarazioni intese all’acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza italiana vanno rese dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza, per i cittadini residenti in Italia, e dinanzi alle Autorità Consolari Italiane, per i cittadini residenti all’estero.
Ulteriori e complete informazioni in merito alla normativa sulla cittadinanza potranno essere acquisite sul sito internet: http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/cittadinanza/
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le principali:
- Legge 5 febbraio 1992, n.91 e s.m.i. (“Nuove norme sulla cittadinanza”)
- D.P.R. 12 ottobre 1993, n.572 (“Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza”)
- D.P.R. 18 aprile 1994, n.362 (“Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana”)
- D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (“Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art.2 , comma 12, della L. 15 maggio 1997, n.127)
- Circolari del Ministero dell’Interno e del Ministero di Grazia e Giustizia
Pagina aggiornata il 27/10/2023