Matrimonio civile di cittadini stranieri non residenti in Italia

COS’È

La Costituzione italiana qualifica l’istituto del matrimonio come fondamento della famiglia e statuisce che esso è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare. (artt.29 e 30 della Costituzione)

I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia, secondo il rito civile italiano (o con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato).

Il matrimonio civile, regolato dagli artt.84 e seguenti del Codice Civile, è celebrato dal Sindaco o da suo delegato, pubblicamente,  nella Casa Comunale, alla presenza di due testimoni.

I matrimoni civili possono essere celebrati, su domanda degli interessati, in uno dei locali ubicati nel Palazzo Comunale di Piazza Francesco Ferrucci, messi a disposizione dall’Amministrazione:

  • loggiato antistante l’ingresso
  • sala del Podestà sita al primo piano

COSA OCCORRE

Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il nulla osta, rilasciato ai sensi dell’art.116 del Codice Civile Italiano, dalla competente Autorità del Paese d’origine o documenti equivalenti rilasciati in base a specifici accordi o convenzioni internazionali. Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero; deve inoltre riportare la dichiarazione che lo straniero può contrarre matrimonio.

Il nulla osta al matrimonio può essere rilasciato:

  • dall’Ambasciata o Consolato dello Stato estero di appartenenza in Italia (la firma deve essere legalizzata in Prefettura per gli Stati che non hanno aderito alle Convenzioni che ne prevedono l’esenzione)
  • dall’Autorità competente dello Stato di appartenenza, nel caso che la normativa dello Stato estero lo permetta (i documenti rilasciati all’estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall’Autorità italiana nello stesso Stato estero).

I futuri sposi stranieri non domiciliati né residenti in Italia, anziché richiedere le pubblicazioni di matrimonio, dovranno sottoscrivere un verbale nel quale dichiarano che non esistono fra di loro impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione, né altri impedimenti previsti dal Civile, a termine degli artt. 85, 86, 87 n.1, 2 e 4 e 88 del codice civile.

Il verbale può essere sottoscritto, previo appuntamento con l’Ufficio dello Stato Civile alcuni giorni prima del matrimonio; non è necessaria la presenza di testimoni.


DOVE RIVOLGERSI

Per richiedere informazioni e per la prenotazione della data di matrimonio prescelta occorre rivolgersi all’Ufficio dello Stato Civile.

Con deliberazione della Giunta Comunale vengono annualmente approvate le direttive per la celebrazione dei matrimoni civili; ulteriori informazioni potranno essere richieste contattando l’Ufficio.


QUANDO

È necessario prenotare la data del matrimonio con congruo anticipo.

Per la verifica di disponibilità è necessario contattare preventivamente l’Ufficio dello Stato Civile.


SPESE

Gli importi delle tariffe vengono determinati annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.


NOTE

I cittadini stranieri che non conoscono la lingua italiana dovranno essere assistiti, sia per la dichiarazione di assenza di impedimenti, sia durante la celebrazione del matrimonio stesso, da un interprete che conosca bene la lingua italiana, il quale dovrà prestare giuramento davanti all’Ufficiale dello Stato Civile di bene e fedelmente adempiere all’incarico che gli viene affidato. La presenza dell’interprete è necessaria anche qualora siano i testimoni a non conoscere la lingua italiana.

La documentazione necessaria per la predisposizione degli atti  e le copie dei documenti di riconoscimento degli sposi, dei testimoni e dell’interprete, devono pervenire all’ufficio almeno 10 giorni prima della data fissata per il matrimonio.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Codice Civile; Regolamento dello Stato Civile (D.P.R. 3/11/2000, n.396)

MODULISTICA e INFORMATIVA DEL SERVIZIO

RICHIESTA DI CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO CIVILE

COSTI CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO CIVILE 2023

Pagina aggiornata il 23/02/2024

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