VALIDITA’ DELLE CARTE D’IDENTITA’ CARTACEE – CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA ILLIMITATA PER OVER 70 – DOCUMENTO D’IDENTITA’ PROVVISORIO.

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VALIDITA DELLE CARTE D'IDENTITA' CARTACEE (LIMITAZIONI E CASI DI DEROGA). RILASCIO DELLA CIE DI DURATA ILLIMITATA AI CITTADINI CHE ABBIANO 70 ANNI O PIU'

Data:

21 Ottobre 2025

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Descrizione

AVVISO IMPORTANTE

VALIDITA' DELLE CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE.

A seguito delle innovazioni apportate dal Regolamento (UE) n.2019/1157 del 29 giugno 2019, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, dopo avere interpellato il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n.76 del 13 ottobre 2025, ha trattato l’eliminazione graduale delle carte d’identità cartacee, considerate difformi dalle caratteristiche tecniche di sicurezza prescritte dal Regolamento (UE), disponendo che le carte d’identità emesse in modalità cartacea, non sono più valide a far data dal 3 agosto 2026. Al fine di uniformare i requisiti di sicurezza e il contenuto delle carte d’identità rilasciate dagli Stati membri, i cittadini in possesso di carta d’identità cartacea, ancorché in corso di validità,  sono invitati a sostituire il proprio documento con la carta d’identità elettronica.

Al fine di non determinare interruzioni nei servizi resi al cittadino dalla Pubblica Amministrazione o dai privati e di non determinare discriminazioni od ostacolare l’esercizio di diritti fondamentali o l’accesso a servizi essenziali di rilevanza anche costituzionale, è stato emanato il Decreto legge  26 giugno 2026, n.108 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 30 giugno 2026, che ha fornito le disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità e per il rilascio della carta d’identità elettronica, ed ai successivi rapidi chiarimenti della Presidenza del consiglio dei Ministri, Ministero per la Pubblica Amministrazione e Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali si riporta quanto segue:

  • art. 11, comma 1: “ In ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta d’identità in formato cartaceo sia utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all’atto dell’emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale.”
  • art. 11, comma 2: “ Esclusivamente ai fini di cui all’articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, nelle more del rilascio della carta d’identità elettronica, il documento cartaceo non scaduto può, altresì essere utilizzato, ai fini dell’esercizio di diritti fondamentali e dell’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nonché nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per i ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali. La disposizione di cui al presente comma si applica fino al 31 gennaio 2027”. 

Con successiva nota del 30/6/2026 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per la Pubblica Amministrazione – Ufficio Legislativo e circolare n.58/2026 del 30/6/2026 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, è stato chiarito che nelle ipotesi in cui la carta d’identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, non è necessario, ai fini della regolare prosecuzione del rapporto  contrattuale, procedere alla sostituzione del documento. Rimarranno valide, sino alla scadenza del documento, le identità digitali già attive associate al documento di identità cartaceo, restando quindi fermi  gli effetti in termini di accesso ai servizi erogati in rete da parte di fornitori pubblici e privati ai sensi dell’art.64 del CAD. Diversamente, a decorrere dal 3 agosto 2026, non potranno più essere utilizzate le carte d’identità cartacee (ancorché non decorso il termine di scadenza ivi indicato) per l’attivazione di nuove identità digitali o per la stipula di nuovi rapporti contrattuali. Inoltre, fino al 31 gennaio 2027, nelle more del rilascio della carta d’identità elettronica, la carta di identità cartacea che non ha ancora superato la data di validità stabilita all’atto del rilascio, può essere ancora utilizzata per l’esercizio di diritti fondamentali o l’accesso a servizi essenziali di rilevanza anche costituzionale, come ad esempio quelli rientranti nella tutela della salute o del risparmio.

Lo scopo della specifica norma di natura eccezionale può estendersi alla necessità di effettuare il riconoscimento a fini dell’esercizio di diritti costituzionali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, il ritiro della corrispondenza, la notifica di atti giudiziari, il rilascio di esenzioni ticket presso le ASL, il ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, compreso il ritiro della pensione e di ogni altro servizio con caratteristiche di analoga rilevanza, nonché nei rapporti con la Pubblica Amministrazione italiana, comprese le Rappresentanze diplomatico-consolari all’estero, e nei rapporti con i soggetti che erogano pubblici servizi. In tutte queste ipotesi, dunque, sino al 31 gennaio 2027, al cittadino verrà consentito l’esercizio dei propri diritti mediante utilizzo della carta d’identità cartacea, il cui termine di scadenza non sia ancora spirato, salvo naturalmente i casi di deterioramento del documento.

In nessun caso, il documento cartaceo potrà essere utilizzato per l’espatrio dopo il 3 agosto 2026.

Infine, si riporta il contenuto dell’art.11, commi 3 e 4 del suddetto decreto legge:

  • 11, comma 3: “Fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, il sindaco, nelle more del rilascio della carta d’identità elettronica, può rilasciare un documento d’identità provvisorio di validità non superiore a sei mesi, non rinnovabile, conforme al modello adottato con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. All’atto del ritiro della carta d’identità elettronica, il documento provvisorio è restituito al Comune.
    • 11, comma 4: “Il documento di identità provvisorio di cui al comma 3, rilasciato su supporto cartaceo, è considerato carta valori ai sensi dell’articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n.559, e costituisce titolo valido per l’espatrio ai sensi dell’articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n.649. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n.635. All’atto del rilascio, il cittadino è avvertito che il documento di identità provvisorio può non essere accettato da alcuni Stati esteri ai fini dell’ammissione nel loro territorio.
  • Con decreto 4 agosto 2026 del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, è stato approvato il modello di "documento d'identità provvisorio", stabilendo le sue caratteristiche grafiche.  Tale documento potrà avere la durata massima di sei mesi e data di scadenza non oltre il 31 dicembre 2027.  Per il rilascio di tale documento, si segnala di essere in attesa di istruzioni operative sul procedimento da seguire, sull'approvvigionamento dei documenti e sull'importo dei diritti da corrispondere all'atto del rilascio.

Si invita a consultare la pagina dedicata alle informazioni per richiedere la carta d'identità elettronica

DAL 30 LUGLIO 2026 LA CIE RILASCIATA A CITTADINI CHE ABBIANO COMPIUTO 70 ANNI O PIU' AL MOMENTO DELLA RICHIESTA, AVRA' DURATA ILLIMITATA.

Con decreto-legge 19 febbraio 2026, n.19, vigente dal 20 febbraio 2026 sono state emanate misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori. In particolare, all'art.6, c.2 del decreto-legge citato, è stato stabilito che la carta d'identità elettronica rilasciata a decorrere dal 30 luglio 2026 a soggetti di età pari o superiore a settanta anni al momento della richiesta di rilascio, ha una durata illimitata ed è utilizzabile anche ai fini dell'espatrio. Resta ferma la facoltà per l'interessato di chiedere il rinnovo della carta d'identità dopo dieci anni dal suo rilascio, ai fini della validità del certificato di autenticazione (per finalità digitali).

Ultimo aggiornamento: 05/08/2026, 13:29

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