COS’È
Con la Legge 20 maggio 2016, n.76 è stata istituita l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e, dopo la fase transitoria delineata dal D.P.C.M. 144/2016 e dal D.M. 28/7/2016, con i Decreti Legislativi n.5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017 sono state definitivamente emanate le disposizioni di raccordo ed adeguamento alle norme esistenti quali il DPR 396/200, le norme in materia penale e quelle di diritto internazionale privato.
L’unione civile è costituita dalle parti davanti al Sindaco o suo delegato, pubblicamente, nella Casa Comunale, alla presenza di due testimoni.
Le unioni civili possono essere costituite, su domanda degli interessati, in uno dei locali ubicati nel Palazzo Comunale di Piazza Francesco Ferrucci, messi a disposizione dall’Amministrazione:
- loggiato antistante l’ingresso
- “Sala del Podestà” sita al primo piano
DOVE RIVOLGERSI
Per la richiesta della disponibilità dei locali e per l’avvio del procedimento è necessario rivolgersi all’Ufficio dello Stato Civile del Comune.
COSA OCCORRE
Una volta confermata la prenotazione per la data della costituzione dell’unione civile, è necessario presentare la richiesta di costituzione dell’unione civile. La richiesta di costituzione dell’unione civile è presentata all’ufficiale di Stato Civile del Comune scelto dalle parti. Nella richiesta devono essere dichiarati il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti dell’unione civile, nonché l’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n.76.
Nel caso in cui le parti scelgono di presentare l’istanza nello stesso Comune di costituzione dell’unione civile l’Ufficio provvede a consegnare direttamente o per e-mail alle parti il modulo per avviare la procedura.
Gli interessati possono anticipare i propri dati e documenti inviando la documentazione prevista all’indirizzo e-mail: anagrafe@comune.raddainchianti.si.it
RICHIESTA DI COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE
Previo appuntamento da concordare con l’Ufficio, una volta ricevuta la richiesta di costituzione, l’ufficiale di Stato Civile redige il processo verbale e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti. È ammessa la richiesta di costituzione dell’unione civile mediante procura speciale risultante da scrittura privata nei modi indicati dall’articolo 12, comma 7 del D.P.R. 396/2000.
Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell’unione civile. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso la Prefettura, se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l’esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).
Nel caso in cui lo stato estero di appartenenza non riconosca istituti analoghi all’unione civile o al matrimonio tra persone dello stesso sesso occorre comunque presentare una certificazione consolare che attesti la libertà di stato del cittadino straniero che intende costituire l’unione civile in Italia.
Se le parti non conoscono la lingua italiana, devono essere assistite da un interprete. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
Successivamente l’ufficiale di Stato Civile deve verificare l’esattezza della dichiarazione ricevuta e può acquisire d’ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l’inesistenza di impedimenti alla costituzione dell’unione civile.
Le verifiche devono essere effettuate entro trenta giorni dalla redazione del processo verbale. Da tale data, o anche da data antecedente, se le verifiche sono completate prima e l’ufficiale dello Stato Civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all’ufficiale dello Stato Civile per costituire l’unione civile. Quando vi è necessità o convenienza di costituire l’unione civile in un Comune diverso da quello in cui è stata presentata la richiesta, l’ufficiale dello Stato Civile, completate le verifiche di cui all’articolo 70-bis, su istanza delle parti, delega per iscritto l’ufficiale dello Stato Civile del Comune dalle stesse indicato.
DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE
Trascorso il termine per le verifiche e non oltre centottanta giorni dalla data di redazione del verbale di richiesta, le parti possono presentarsi per la costituzione dell’unione civile nel giorno e orario concordato. L’ufficiale di Stato Civile redige quindi un secondo verbale che deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti (uniti civilmente, testimoni, ufficiale procedente). Il verbale viene iscritto nell’apposito registro degli atti di unione civile, che è così costituita e valida a tutti gli effetti di legge.
L’atto è annotato negli atti di nascita delle parti.
Se le parti non conoscono la lingua italiana, devono essere assistite da un interprete. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto. La presenza dell’interprete è necessaria anche qualora siano i testimoni a non conoscere la lingua italiana.
La mancata comparizione senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno concordato per la dichiarazione di costituzione di unione civile, equivale a rinuncia. L’Ufficiale di stato civile redigerà processo verbale, sottoscritto dalla parte e dai testimoni, ove presenti, e lo archivierà unitamente al verbale della richiesta nel registro delle unioni civili.
SPESE
Gli importi delle tariffe vengono determinati annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.
NOTE
La documentazione necessaria per la predisposizione degli atti e le copie dei documenti di riconoscimento delle parti, dei testimoni e dell’interprete, devono pervenire all’ufficio almeno 15 giorni prima della data fissata per la redazione del processo verbale di richiesta di costituzione dell’unione civile.
Impedimenti o nullità
L’unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall’interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile. È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.
Diritti e Doveri
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. In particolare, dall’unione civile discendono:
- l’obbligo di assistenza morale e materiale;
- l’obbligo di coabitazione;
- l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
- l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza.
Nelle unioni civili non c’è l’obbligo della fedeltà.
Cognome
Al momento della costituzione dell’unione le parti possono indicare uno dei loro cognomi quale cognome comune dell’unione civile. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso. Tale dichiarazione tuttavia non determina alcuna variazione anagrafica nelle parti, le quali mantengono il cognome posseduto prima dell’unione.
Regime patrimoniale
All’atto della costituzione dell’unione civile le parti possono dichiarare la scelta del regime patrimoniale dell’unione stessa (regime di separazione dei beni o regime di comunione dei beni). In assenza di dichiarazione il regime patrimoniale dell’unione sarà quello della comunione dei beni.
Scioglimento dell’unione civile
Per lo scioglimento dell’unione civile è prevista la dichiarazione, congiunta o disgiunta, dinnanzi all’ufficiale di stato civile di voler sciogliere il vincolo. Decorsi tre mesi potrà essere sottoscritto l’accordo per lo scioglimento dell’unione. L’accordo dovrà essere successivamente confermato sempre dinnanzi all’ufficiale dello stato civile.
Rettificazione di sesso
La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell’unione civile.
In caso di cambio di genere all’interno di una coppia sposata, se i coniugi manifestano la volontà di proseguire il rapporto di coppia preesistente con la forma dell’unione civile devono presentare apposita dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile del Comune nel quale fu iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. L’atto dell’unione civile viene registrato e poi annotato nell’atto di matrimonio delle parti e nei relativi atti di nascita.
Diritto successorio e reversibilità
Alle unioni civili si applicano le disposizioni in materia di successione tra coniugi. La pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell’unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimonio.
Matrimonio o unione civile formati all’estero
Gli atti di matrimonio o di unione civile formati all’estero vengono trascritti nel registro delle unioni civili. All’ufficiale di stato civile dovrà essere consegnata una copia dell’atto unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione (dove prevista).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 20 maggio 2016, n.76 – D.Lgs. nn.5, 6 e 7 del 19/01/2017 – D.M. 28/7/2016 – D.P.R. 396/2000 e s.m.i.
MODULISTICA e INFORMATIVA DEL SERVIZIO
RICHIESTA DI PRENOTAZIONE DATA DI UNIONE CIVILE
COSTI CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO CIVILE 2023
Pagina aggiornata il 27/10/2023